StatutoTitolo XII

Art. 63

In vigore dal 17 mag 1894
Le operazioni col pubblico sono eseguite per mezzo di libretti di credito dispensati gratuitamente ai depositanti nell'atto del primo versamento. Ciascun libretto deve essere contrassegnato col sigillo della società e colla firma del presidente e di due dei componenti il consiglio di amministrazione; e dovrà contenere gli articoli del presente statuto concernenti gl'impegni reciproci tra la cassa e i depositanti. Sopra questi libretti vengono registrati i versamenti fatti, le disdette date e le somme restituite. Non può essere rilasciato più di un libretto alla stessa persona, e nessuno potrà presentare più di un libretto sia per segnarvi nuovi depositi, sia per domandarne e ottenerne la restituzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-63

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo