Statuto›Titolo XI
Art. 59
In vigore dal 7 ott 1890
Ciascuno degli impiegati è responsabile per le attribuzioni che gli sono prescritte; ma gl'impiegati superiori sono responsabili altresì delle negligenze e mancanze dei subalterni, qualora, conosciutele, non le abbiano manifestate in tempo debito al presidente o ai consiglieri di turno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-59