StatutoTitolo X

Art. 54

In vigore dal 7 ott 1890
Nel caso di eccessive domande di restituzione per parte dei depositanti, il consiglio, esaurito il capitale corrente e di pronta disponibilità, è autorizzato a contrarre prestiti ed a prendere tutte quelle misure straordinarie che possa reputare necessarie al puntuale adempimento degli obblighi della cassa.
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