Statuto›Titolo X
Art. 52
In vigore dal 7 ott 1890
Il capitale o patrimonio della cassa, costituito dagli avanzi annuali dell'amministrazione, è intangibile e inalienabile; esso deve servire per far fronte in ogni eventualità alle spese ed agli impegni dello stabilimento, e ad assicurare maggiormente i suoi creditori. Anno per anno il capitale stesso verrà accresciuto degli utili che risulteranno dall'ultimo esercizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-52