Statuto›Titolo X
Art. 51
In vigore dal 7 ott 1890
La quota dell'interesse da corrispondersi ai depositanti è fissata e notificata al pubblico dal consiglio; e quando si tratti di diminuire l'interesse stesso, la variazione dovrà essere pubblicata almeno due mesi prima di porla ad effetto.
Nel determinare i limiti degli interessi da corrispondersi ai depositanti, e di quelli relativi agli impieghi, si avrà per regola fissa che questa istituzione non è destinata a far lucri importanti, ma bensì a garantirsi il reddito necessario a coprire le proprie spese, e la maggior possibile sicurezza e prontezza delle sue operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-51