Statuto›Titolo IX
Art. 46
In vigore dal 7 ott 1890
Prima d'inviare al presidente il loro rapporto colle dichiarazioni e riserve dette di sopra, i sindaci dovranno in scritto aver chiesto e ricevuto dal consiglio tutte le informazioni e schiarimenti relativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-46