StatutoTitolo IX

Art. 46

In vigore dal 7 ott 1890
Prima d'inviare al presidente il loro rapporto colle dichiarazioni e riserve dette di sopra, i sindaci dovranno in scritto aver chiesto e ricevuto dal consiglio tutte le informazioni e schiarimenti relativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-46

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