StatutoTitolo VIII

Art. 41

In vigore dal 7 ott 1890
Ogni socio ha diritto di proporre qualunque modificazione e variazione dello statuto e del regolamento interno; ma le sue proposte dovranno essere fatte in iscritto e rimesse al presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-41

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