Statuto›Titolo VIII
Art. 41
In vigore dal 7 ott 1890
Ogni socio ha diritto di proporre qualunque modificazione e variazione dello statuto e del regolamento interno; ma le sue proposte dovranno essere fatte in iscritto e rimesse al presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-41