Statuto›Titolo VIII
Art. 38
In vigore dal 7 ott 1890
Per la validità delle deliberazioni delle adunanze generali, occorre la presenza di 20 soci. Ma quando si tratti di modificazioni del presente statuto, sarà necessario che intervenga un terzo almeno dei componenti la società; e non riunendosi tal numero alla prima convocazione, se ne farà una seconda, e l'adunanza sarà legale colla presenza di 25 soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-38