StatutoTitolo VIII

Art. 40

In vigore dal 7 ott 1890
Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente sia d'ufficio, sia sulla richiesta motivata dei consiglieri di turno; e le deliberazioni non avranno validità se non vi prendono parte almeno 6 dei suoi membri, tranne il caso indicato all' e).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-40

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