Statuto›Titolo IX
Art. 45
In vigore dal 7 ott 1890
Riveduto il bilancio, i sindaci lo accompagneranno al presidente con una relazione, nella quale sarà manifestato il loro giudizio sul bilancio stesso approvandolo, ovvero facendo le necessarie riserve e dichiarazioni; non senza avvisare a tutti quei provvedimenti che loro paressero atti a migliorare l'amministrazione. Al rapporto dei sindaci dovrà essere unito quello del ragioniere di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-45