Statuto›Titolo X
Art. 49
In vigore dal 7 ott 1890
È pure vietato il rinvestimento nell'acquisto di beni stabili, salvo le eccezioni contemplate nell' della legge 15 luglio 1888.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-49