Statuto›Titolo X
Art. 50
In vigore dal 7 ott 1890
Tutti gl'impieghi di denaro, entro i limiti stabiliti dall', saranno deliberati colla presenza di almeno 7 membri del consiglio e la maggioranza di 5 voti; ma sugli imprestiti ipotecari si dovrà deliberare in seguito a parere scritto del consultore legale ed osservando:
a) che i mutui ipotecari, sieno a scadenza, sieno ad ammortamento, non eccedano la durata di anni 20;
b) che la somma data in prestito non ecceda il 50 per cento del valore degli immobili da ipotecarsi, quando si tratti di beni urbani; ed il 66 per cento quando si tratti di beni rustici;
c) che i fabbricati compresi nell'ipoteca sieno assicurati dagli incendi presso società di fiducia del consiglio, con annotamento a favore della cassa nella polizza relativa;
d) che sieno eseguite tutte le altre condizioni relative ai detti imprestiti approvate dall'assemblea generale dei soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-50