Statuto›Titolo X
Art. 47
In vigore dal 7 ott 1890
Tutti gli impieghi di denaro, dovranno dal consiglio esser fatti esclusivamente nei modi che seguono:
1° Imprestiti con guarentigie ipotecarie sopra immobili situati nel circondario delle provincie toscane; mutui con corpi morali delle provincie medesime e con altre provincie e comuni del Regno; osservando che i prestiti con guarentigie fondiarie non superino il 30 per cento dell'ammontare complessivo del patrimonio della cassa e del suo debito verso i depositanti; e che i mutui a corpi morali, a provincie ed a comuni non superino il 15 per cento dello ammontare complessivo del patrimonio e del debito sovradetto;
2° Acquisti di buoni del tesoro;
3° Acquisto di rendita del debito dello Stato;
4° Acquisto di cartelle fondiarie, di obbligazioni di imprestiti fruttiferi, e di altri titoli di debito emessi da provincie e comuni, o da società garantite dal Governo italiano;
5° Conti correnti col comune di Livorno, colla cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, e con le sedi esistenti in Livorno delle banche nazionali del Regno d'Italia e Toscana. I quali conti correnti complessivamente non potranno oltrepassare il decimo del patrimonio della cassa e del suo debito verso i depositanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-47