Statuto›Titolo XI
Art. 55
In vigore dal 7 ott 1890
Tutti gli impiegati della cassa sono posti sotto la immediata dipendenza del consiglio.
Il loro numero e i particolari uffici ed onorari sono determinati dal regolamento interno e dal ruolo normale proposti dal consiglio e approvati dall'adunanza generale dei soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-55