StatutoTitolo XI

Art. 56

In vigore dal 7 ott 1890
In casi di necessità, ove gl'impiegati non possano sopperire ad un eccezionale accrescimento di lavoro, il consiglio può incaricare temporaneamente di aiutarli e remunerare altre persone, le quali non acquisteranno perciò alcun diritto di preferenza pel conferimento di futuri impieghi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-56

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo