Statuto›Titolo XI
Art. 56
In vigore dal 7 ott 1890
In casi di necessità, ove gl'impiegati non possano sopperire ad un eccezionale accrescimento di lavoro, il consiglio può incaricare temporaneamente di aiutarli e remunerare altre persone, le quali non acquisteranno perciò alcun diritto di preferenza pel conferimento di futuri impieghi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-56