StatutoTitolo XI

Art. 58

In vigore dal 7 ott 1890
Sono impiegati superiori: il direttore, capo dell'uffizio, il ragioniere, il cassiere, che dovrà prestare una cauzione deliberata dal consiglio. Essi in caso di bisogno debbono supplirsi tra loro, secondo quanto potrà essere determinato dal presidente. Tutti gli altri impiegati sono subalterni.
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