Statuto›Titolo X
Art. 53
In vigore dal 7 ott 1890
L'adunanza generale però potrà deliberare che fino al cinquanta per cento dell'utile netto dell'ultimo bilancio annuo approvato, venga erogato a favore di istituti di beneficenza locali o in altre opere di carità o di utilità pubblica, tenuta ferma sempre l'osservanza dell' della legge sulle casse di risparmio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-53