Statuto›Titolo IX
Art. 44
In vigore dal 7 ott 1890
I sindaci, rivedendo la gestione dell'anno caduto si assicureranno che sia stata osservata la debita regolarità nell'andamento delle operazioni, e sia stato pienamente adempiuto tutto ciò che prescrivono la legge, il presente statuto e il regolamento interno della cassa. A questo effetto essi avranno facoltà di domandare tutti gli schiarimenti che possano loro abbisognare, non che la comunicazione di qualunque libro o documento, e ciò tanto al segretario quanto agli impiegati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-44