Statuto›Titolo IX
Art. 43
In vigore dal 7 ott 1890
Compilato il bilancio, il consiglio lo trasmette ai sindaci perché ne assumano la revisione, nella quale essi dovranno essere coadiuvati da un ragioniere di professione, e preferibilmente da un ragioniere di alcuna tra le primarie casse di risparmio del Regno, scelto dai sindaci stessi e chiamato dal consiglio a spese dell'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-43