StatutoTitolo IX

Art. 43

In vigore dal 7 ott 1890
Compilato il bilancio, il consiglio lo trasmette ai sindaci perché ne assumano la revisione, nella quale essi dovranno essere coadiuvati da un ragioniere di professione, e preferibilmente da un ragioniere di alcuna tra le primarie casse di risparmio del Regno, scelto dai sindaci stessi e chiamato dal consiglio a spese dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo