Statuto›Titolo VIII
Art. 42
In vigore dal 7 ott 1890
Qualora vengano proposte riforme al regolamento interno della cassa, le quali sembrino al consiglio urgenti, o di molta utilità, esso potrà metterle in pratica immediatamente in via provvisoria e mantenerle finché l'adunanza generale non abbia statuito sulle medesime.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-42