Statuto›Titolo VIII
Art. 37
In vigore dal 7 ott 1890
Le adunanze generali della società sono stabilite dal consiglio.
Ogni anno però dovranno esservi due adunanze generali ordinarie: una alla fine del dicembre, nella quale avranno luogo le nomine dei nuovi soci e la rinnovazione degli uffici; l'altra entro il mese di aprile, nella quale, sentito il rapporto dei sindaci, sarà discusso il bilancio o rendimento di conti, e verrà presentata la relazione annuale del consiglio.
Le adunanze generali straordinarie dovranno esser convocate anche sulla domanda scritta e presentata al consiglio da 15 soci almeno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-37