Statuto›Titolo VII
Art. 33
In vigore dal 7 ott 1890
Il turno dei deputati è mensuale. Per ogni mese ne vengono chiamati due, dè quali basta che uno solo intervenga alla cassa nei giorni delle operazioni col pubblico, per invigilare, di concerto coi consiglieri di turno, al buon ordine e al regolare andamento del servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-33