Statuto›Titolo VI
Art. 29
In vigore dal 7 ott 1890
Ogni mandato, tanto d'entrata, come d' uscita, emesso dalla ragioneria e firmato dal direttore e dal ragioniere, deve essere reso valido dal visto di uno dei consiglieri di turno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-29