Statuto›Titolo VI
Art. 26
In vigore dal 7 ott 1890
Il turno sarà regolato in maniera che uno dei consiglieri in ufficio debba rimanervi per un mese con uno di quelli chiamati a formare il turno successivo; e così il secondo dei consiglieri dell'ultimo turno dell'anno, rimarrà primo in ufficio nel seguente gennaio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-26