Statuto›Titolo VI
Art. 30
In vigore dal 7 ott 1890
Uno almeno dei consiglieri di turno deve intervenire alla cassa in tutti i giorni nei quali è aperta al pubblico. L'osservanza di questa regola sarà convenuta fra i due consiglieri a reciproca comodità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-30