StatutoTitolo VII

Art. 36

In vigore dal 7 ott 1890
Alla chiusura delle operazioni settimanali almeno uno dei deputati deve firmarne i resultati sopra un apposito registro. In mancanza del deputato, adempie questo ufficio il consigliere di turno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-36

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