Statuto›Titolo VII
Art. 36
In vigore dal 7 ott 1890
Alla chiusura delle operazioni settimanali almeno uno dei deputati deve firmarne i resultati sopra un apposito registro. In mancanza del deputato, adempie questo ufficio il consigliere di turno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-36