Statuto›Titolo VIII
Art. 39
In vigore dal 7 ott 1890
Le deliberazioni delle adunanze generali esigono il concorso della metà più uno dei voti; ma quelle relative alle modificazioni dello statuto non saranno vinte se non risulteranno approvate dai tre quarti dei soci presenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-39