Statuto›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 7 ott 1890
Il consiglio nomina, sospende e rimuove tutti gli impiegati; ne determina gli stipendi entro i limiti fissati nel ruolo normale decretato dall'adunanza generale; può accordare loro remunerazioni straordinarie in casi eccezionali; e in ordine ai regolamenti delibera sulle pensioni agli impiegati stessi o alle loro vedove e ai loro figli minorenni.
Il consiglio nomina pure ogni anno, potendoli riconfermare, un consultore legale, un perito per gli affari riguardanti gl'imprestiti ipotecari, ed un notaro per il rogito e l'autenticazione degli atti interessanti la cassa. La detta nomina non potrà cadere sopra persone appartenenti al consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-15