Statuto›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 7 ott 1890
Spetta al presidente la corrispondenza: esso sottoscrive col segretario i processi verbali delle adunanze generali dei soci e di quelle del consiglio; autentica colla sua firma i libretti che si consegnano ai depositanti e tutto ciò che vien pubblicato nell'interesse della cassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-19