StatutoTitolo IV

Art. 19

In vigore dal 7 ott 1890
Spetta al presidente la corrispondenza: esso sottoscrive col segretario i processi verbali delle adunanze generali dei soci e di quelle del consiglio; autentica colla sua firma i libretti che si consegnano ai depositanti e tutto ciò che vien pubblicato nell'interesse della cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo