Statuto›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 7 ott 1890
In caso d'assenza, o d'impedimento le attribuzioni del presidente vengono esercitate dal più anziano per nomina tra i consiglieri, all'infuori di quelli di turno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-20