StatutoTitolo III

Art. 16

In vigore dal 7 ott 1890
Il consiglio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale della cassa entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio medesimo: e lo pubblica, approvato che sia dalla adunanza generale, accompagnato dalla relazione del consiglio stesso e da quella dei sindaci. Entro un mese dalla data della sua approvazione, il consiglio dovrà trasmettere il detto bilancio al Ministero di agricoltura, industria e commercio: al qual Ministero dovrà pure essere inviata la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata a forma dell' del regolamento per la esecuzione della legge sulle casse di risparmio. Il consiglio dovrà provvedere altresì perché gl'impiegati agevolino in tutto ciò che da essi dipende, le ispezioni che a forma di legge potranno essere ordinate dal Ministero sopraddetto rispetto ad ogni parte dell'amministrazione della cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-16

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