Statuto›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 7 ott 1890
Qualora allo spirare dell'anno non si potessero effettuare le nuove elezioni, o i nuovi eletti non fossero in grado di assumere subito il loro ufficio, coloro che già lo tenevano continueranno ad esercitarlo interinalmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-11