Statuto›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 7 ott 1890
Il presidente ed il segretario stanno in ufficio tre anni; i consiglieri due anni, rinnovandone quattro alla fine di ogni anno, la prima volta per estrazione e poi per ordine di anzianità; i deputati ed i sindaci sono annuali. Tutti potranno essere riconfermati, ad eccezione dei sindaci.
Quando per cause straordinarie sieno da eleggersi più di quattro consiglieri, i soci che nella votazione ottengono fra gli eletti minor numero di suffragi subentrano nel luogo di coloro che non avevano compiuto il biennio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-9