StatutoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 7 ott 1890
I soci hanno facoltà di assumere informazioni sull'andamento della cassa e di visitarla nei giorni in cui essa eseguisce le operazioni col pubblico; e possono indicare in scritto al consiglio quelle avvertenze che stimino utili a migliorarne il servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-5

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