Statuto›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 7 ott 1890
La qualità di socio è personale e intrasmissibile e si perde nei casi seguenti:
a) colla interdizione e colla inabilitazione;
b) colla condanna a una pena restrittiva della libertà personale per qualsiasi delitto, salvo che l'adunanza generale dei soci, avuto riguardo alla qualità del fatto incriminato, decida diversamente;
c) col fallimento giudicialmente dichiarato;
d) coll'abbandono del domicilio nel comune di Livorno, a senso dell' del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-2