StatutoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 7 ott 1890
La qualità di socio è personale e intrasmissibile e si perde nei casi seguenti: a) colla interdizione e colla inabilitazione; b) colla condanna a una pena restrittiva della libertà personale per qualsiasi delitto, salvo che l'adunanza generale dei soci, avuto riguardo alla qualità del fatto incriminato, decida diversamente; c) col fallimento giudicialmente dichiarato; d) coll'abbandono del domicilio nel comune di Livorno, a senso dell' del codice civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-2

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