Statuto›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 7 ott 1890
Ai soci mancanti vengono surrogati altri soci eletti a schede segrete nell'adunanza generale. Essi debbono aver raggiunto la maggiore età, godere della piena capacità civile, aver domicilio nel comune di Livorno; e sono scelti tra le persone più atte a procurare il bene della istituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-3