StatutoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 7 ott 1890
Ogni anno sono pure eletti ventiquattro deputati d'ispezione e due sindaci. I deputati sono eletti dal consiglio; i sindaci dall'adunanza generale per mezzo di schede segrete, astenendosi il consiglio dal voto. I deputati ed i sindaci debbono essere scelti fra i soci, escludendo i membri del consiglio e gl' impiegati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-8

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