StatutoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 7 ott 1890
I soci esercitano gratuitamente tutte le cariche della rappresentanza e dell'amministrazione; e in nessun caso o tempo potranno addurre alcun diritto di proprietà o di reparto, tanto sopra gli utili annuali della cassa, quanto sul patrimonio già costituito, o che potesse costituirsi in seguito col cumulo degli utili stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-4

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