Statuto›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 7 ott 1890
Alla prima elezione non si può ricusare alcuno dei detti uffici senza decadere dalla qualità di socio, a meno che non esistano impedimenti legittimi, sù quali dovrà giudicare il consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-10