Statuto›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 7 ott 1890
Al consiglio è affidata l'amministrazione della cassa; esso provvede agli impieghi dei danari disponibili, ed alla custodia di tutti i valori spettanti alla cassa medesima. Esso delibera sulle procedure e sulle liti da sostenersi nell'interesse della cassa: e determina la misura sia del frutto da corrispondersi ai depositanti, sia di quello da percepirsi sui capitali impiegati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-14