Statuto›Titolo XII
Art. 64
In vigore dal 7 ott 1890
Soltanto i capi d'istituti di beneficenza o capi di fabbriche o manifatture, potranno ricevere dal direttore più libretti e farvi sopra le relative operazioni, purchè essi dichiarino in iscritto che tali libretti appartengono ad altrettante persone diverse comprese nel numero dei loro dipendenti.
Ma quando si tratti di operazioni da farsi sopra più di dieci libretti, il direttore dovrà esserne avvertito in tempo debito affinché possano venire registrate in giorni ed ore nei quali la cassa non è aperta al pubblico per le medesime operazioni. Inoltre ciascun versamento di questo genere non sarà minore di centesimi 50 nè maggiore di lire 30, eccetto il caso di depositi per doti di beneficenza.
Il consiglio ha facoltà di disporre che il frutto assegnato a questi depositi possa eguagliare quello indicato all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-64