Statuto›Titolo XII
Art. 65
In vigore dal 7 ott 1890
Cominciando dal giorno settimo dopo quello dell'eseguito versamento, viene valutato il frutto a favore dei possessori dei libretti, alla ragione stabilita dal consiglio e notificata al pubblico a forma del prescritto dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-65