Statuto›Titolo XII
Art. 67
In vigore dal 7 ott 1890
Il frutto è valutato sopra qualunque frazione di lira italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-67