StatutoTitolo XII

Art. 72

In vigore dal 7 ott 1890
Sui libretti ordinari sono ricevuti depositi volta per volta, da centesimi 10 a lire 2,000, salvo la limitazione prescritta nell'. I versamenti sopra questi libretti potranno ascendere a lire 6,000, e il libretto cesserà di essere fruttifero quando sia giunto a contenere lire diecimila tra capitale e interessi.
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