Statuto›Titolo XII
Art. 73
In vigore dal 7 ott 1890
La somma depositata sui libretti ordinari, viene restituita a piacere dei loro possessori nel modo seguente:
nell'atto della domanda:
lire 30, sui libretti che contengono fino a lire 100 di capitale;
lire 50, sui libretti che contengono da lire 100 a 500;
lire 100, su quelli che contengono di più.
Per somme maggiori occorre la disdetta preventiva di giorni ventuno. Il frutto è conteggiato fino al giorno del ritiro parziale o della disdetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-73