StatutoTitolo XII

Art. 73

In vigore dal 7 ott 1890
La somma depositata sui libretti ordinari, viene restituita a piacere dei loro possessori nel modo seguente: nell'atto della domanda: lire 30, sui libretti che contengono fino a lire 100 di capitale; lire 50, sui libretti che contengono da lire 100 a 500; lire 100, su quelli che contengono di più. Per somme maggiori occorre la disdetta preventiva di giorni ventuno. Il frutto è conteggiato fino al giorno del ritiro parziale o della disdetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-73

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