Statuto›Titolo XII
Art. 78
In vigore dal 7 ott 1890
Il frutto assegnato alle somme contenute nei libretti personali richieste da persone o cause privilegiate, potrà esser diverso da quello che viene corrisposto sui libretti ordinari, quando la somma depositata ecceda il limite per questi prescritta. Per i libretti personali concessi da altre persone, il frutto sarà lo stesso di quello stabilito per i libretti ordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-78