Statuto›Titolo XII
Art. 79
In vigore dal 7 ott 1890
Quando nei libretti personali, tra capitale e frutti, sia contenuto un credito di L. 20,000, gl'interessi annuali non verranno ulteriormente capitalizzati; e dal 1° gennaio in poi staranno a disposizione del creditore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-79