Statuto›Titolo XII
Art. 84
In vigore dal 7 ott 1890
I depositi in questi libretti saranno non minori di centesimi 10, nè maggiori di L. 50, e complessivamente non potranno eccedere le L.
1,000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-84