StatutoTitolo XII

Art. 69

In vigore dal 7 ott 1890
I frutti maturati vengono pagati a vista nella loro totalità entro il primo trimestre di ciascun anno. Passato questo termine, potrà essere prescritta la disdetta di che nell'. Sui frutti non si pagano acconti, nè essi si liquidano, fuorchè ad anno compiuto, salvo il caso del saldo dell'intero credito del libretto.
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