Statuto›Titolo XII
Art. 90
In vigore dal 7 ott 1890
L'annullamento del libretto in qualsivoglia modo perduto, mentre estingue i diritti del proprietario verso la cassa, non pregiudica le eventuali ragione del proprietario medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-90